
Come tornare ad essere veramente liberi dopo la separazione dal proprio coniuge? Come e quando posso divorziare? Ma soprattutto, quale tipologia di procedura di divorzio mi conviene intraprendere? Tutte domande legittime che potranno trovare una collocazione pratica nella nostra Guida al Divorzio.
Intanto devi sapere che il divorzio è stato introdotto con la Legge n. 898 del 1970 (detta anche Legge Fortuna-Baslini) e che prima dell’entrata in vigore di questa Legge, il matrimonio era davvero un vincolo indissolubile, pensa che l’unica causa di scioglimento era la morte di uno dei coniugi.
Indice
Il divorzio
Con il termine divorzio si indica lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Si ha scioglimento del matrimonio quando i coniugi che divorziano si sono uniti in matrimonio con rito civile, ossia dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, noto come “matrimonio in Comune”. Si ha, invece, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando i coniugi si sono uniti in matrimonio con rito concordatario, ossia con rito canonico trascritto nei Registri di Stato Civile.
Congiunto
Il divorzio congiunto è quel particolare procedimento giudiziario che permette a due coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo del matrimonio. Tale procedimento è definito congiunto, quando i coniugi si accordano sulle condizioni, patrimoniali e non patrimoniali (assegno divorzile del coniuge, affidamento dei figli, ecc.), che andranno a regolare la vita di ciascuno dopo la fine del matrimonio.
Il divorzio congiunto presuppone il consenso di entrambi. Come nel caso della separazione consensuale, anche nel divorzio congiungo, i coniugi possono essere assistiti da un solo Legale.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale riunito in camera di consiglio e tutto si conclude in una sola udienza. All’udienza di divorzio il Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, quindi verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge ed emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario).
L’iter del divorzio a domanda congiunta è quindi più veloce, più semplice e più economico del divorzio giudiziale. Il Tribunale competente a decidere sul divorzio congiunto è quello presente nel circondario del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
Giudiziale
Si ha invece divorzio giudiziale, quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo su uno o più aspetti, oppure, semplicemente perché uno dei due non è d’accordo ad intraprendere la strada del divorzio.
Il divorzio giudiziale si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’altro coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio; nel caso in cui il secondo coniuge sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda di divorzio si presenta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge richiedente. Se invece il coniuge residente all’estero è il coniuge richiedente, è competente qualunque Tribunale del territorio nazionale. A differenza del divorzio congiunto, in tale procedimento ciascun coniuge deve essere assistito da un proprio difensore.
Come previsto dalla Legge sul Divorzio, alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. In tale caso, il Presidente emana un’ordinanza con i provvedimenti definiti “temporanei e urgenti”, necessari a regolamentare gli aspetti patrimoniali che interessano soprattutto i figli nelle more della definizione del procedimento. Al termine dell’udienza, il Presidente nomina un Giudice Istruttore che si occuperà della causa, fissando la data della relativa udienza innanzi a quest’ultimo.
Il procedimento prosegue così come un processo ordinario, con la fissazione di altre udienze e definizione mediante sentenza. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo periodo di acquisizione delle prove (testimoni, perizie, ecc.), il Giudice, su richiesta della parte interessata, emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero.
Cosiddetto “breve”
La Legge n. 55/2015 ha introdotto il c.d. divorzio breve, creando negli utenti non poca confusione. La novità sta nel fatto che per ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale non è più necessario attendere un lungo periodo, ma bastano 6 o 12 mesi dalla separazione personale dei coniugi. La legge sopra richiamata modifica l’art. 3 della Legge n. 898/1970, stabilendo che non debbono più decorrere 3 anni dalla separazione personale dei coniugi per poter richiedere ed ottenere il divorzio. Sono sufficienti, infatti, 1 anno nel caso in cui i coniugi si siano precedentemente separati mediante una separazione giudiziale oppure 6 mesi in caso di separazione consensuale. Il termine decorre dal giorno dell’udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale competente.
Nonostante il termine per richiedere il divorzio sia stato notevolmente ridotto, la Legge 55/2015 non ha fatto venire meno il requisito della mancata interruzione. Dal giorno della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, questi, infatti, non devono tenere atteggiamenti tali da far presumere e pensare che vi è ancora tra di loro un’unione materiale e spirituale. Se così fosse si incorrerebbe in una sospensione della decorrenza dei termini per richiedere il divorzio.