GRATUITO PATROCINIO: SI’ ALL’ACCORDO STRAGIUDIZIALE

Il tuo reddito non ti permette di sostenere tutte le spese necessarie per affrontare un giudizio? Se il tuo reddito imponibile annuale non supera un determinato limite, interviene lo Stato. Puoi richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio. Vediamo più nel dettaglio come e quando è possibile accedere a tale beneficio.

      Indice

il gratuito patrocinio è un diritto

Che cos’è il gratuito patrocinio ed a chi spetta.

Il gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato, è un istituto giuridico disciplinato dal D.P.R. 115/2002. Vi possono accedere le persone che non possono permettersi di sostenere le spese di un giudizio. Ogni due anni lo Stato adegua il limite di reddito alla variazione dell’indice Istat. Nel 2019 possono chiedere l’ammissione a tale beneficio le persone che nell’ultima dichiarazione dei redditi, non abbiano superato un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale di euro 11.493,82.

Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia. Si tiene conto, invece, del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità. Ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Ad esempio, si tiene conto del reddito del solo istante per promuovere o resistere in una procedura di separazione dei coniugi o di divorzio.

I giudizi per i quali si può richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio

Il Patrocinio a spese dello Stato riguarda i processi civili, penali, tributari ed anche quelli di volontaria giurisdizione. Qualora il cittadino rientri nei limiti di reddito suddetto, deve rivolgersi ad un avvocato iscritto in un apposito elenco, tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di appartenenza. La domanda di ammissione viene depositata nella segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente a decidere la controversia. Il reddito può essere autocertificato. Deve, invece, essere allegata una sintetica motivazione delle ragioni di merito attinenti alla causa che si intende promuovere o alla quale si vuole resistere. Il Consiglio dell’Ordine incaricato, una volta verificata la richiesta, deciderà se ammettere in via provvisoria il richiedente.

In caso di esito positivo, l’Istante potrà iniziare la procedura giudiziale senza sostenere alcuna spesa, o meglio potrà prenotarle a debito. Lo Stato infatti, si riserva il diritto di richiedere il rimborso di quanto anticipato al soggetto ammesso a tale beneficio.

E’ bene evidenziare che il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese di un’eventuale soccombenza, questo significa che l’eventuale rifusione delle del compenso dell’avversario vittorioso resta a carico della parte istante anche se ammessa al beneficio.

limite di reddito

Obblighi a carico dell’Istante ammesso al gratuito patrocinio

L’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, una volta ottenuta, non esonera l’ammesso dal compimento di adempimenti successivi essenziali. Dopo l’ammissione, nei 30 giorni successivi dalla fine di ogni anno, fino alla conclusione del processo, deve essere comunicata ogni eventuale variazione del reddito avvenuta nell’anno trascorso. In caso di variazioni reddituali che comportino il superamento del tetto massimo, il patrocinio a spese dello Stato non potrà che essere revocato con effetto retroattivo. In tale caso tutte le spese fino a quel momento anticipate dallo Stato, dovranno essere restituite.

Inoltre, lo Stato, ha diritto a recuperare le spese sostenute nei confronti della parte ammessa, non solo qualora la condizione economica dello stesso muti in senso favorevole, ma anche nel caso in cui, a seguito della vittoria, la parte abbia la possibilità di restituire le spese erogate.

Liquidazione del compenso anche in caso di accordo stragiudiziale

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è sempre stata prevista per la sola difesa processuale, salva la recente apertura in favore della mediazione obbligatoria. Fino ad oggi però, non poteva mai essere autorizzato per l’assistenza extragiudiziale. Recentemente gli Ermellini con l’Ordinanza n. 10187 del 2019, hanno stravolto tale principio, affermando che il patrocinio a spese dello Stato produce i suoi effetti fino alla sua revoca. In forza di tale principio, l’avvocato avrà diritto di vedersi liquidare il proprio compenso a spese dello Stato, anche nel caso in cui le parti raggiungano un accordo stragiudiziale, che porti alla cancellazione della causa.

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