
Il Covid-19 ha generato una gravissima emergenza economica e sociale i cui effetti devastanti si stanno già facendo sentire. La pandemia ha reso ancor più difficile la corresponsione degli importi stabiliti per il mantenimento del coniuge e dei figli.
L’articolo 570-bis del codice penale
Il D.Lgs. n.21/2018 ha inserito nel codice penale l’art.570-bis, rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”. Detto articolo sanziona con le pene previste dall’art.570 c.p., la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Ebbene però evidenziare che anche nella nuova formulazione, il reato deve escludersi in caso di incapacità economica del coniuge obbligato, intesa come impossibilità di fare fronte agli adempimenti purché sia assoluta e derivi da una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità economica (Cass. pen., sent. n.49979 del 09.10.2019)
Il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
La Legge n.208/2015 ha introdotto la possibilità per il coniuge in stato di bisogno di attingere al fondo di solidarietà. Il coniuge che si trova in stato di bisogno, qualora non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento dal coniuge tenuto, può ottenere l’anticipazione dell’assegno di mantenimento. Al fine di poter rivolgere istanza al Tribunale è necessario che il coniuge:
- si trovi in stato di bisogno, tale da non essere in grado di mantenersi e di mantenere i propri figli minori, oltre i figli maggiorenni portatori di handicap gravi;
- e che non abbia ricevuto dal coniuge tenuto al versamento l’assegno determinato ex art. 156 c.c.