
Molto spesso i genitori si scontrano per il pagamento della mensa dei figli. Vediamo più da vicino quale tipologia di spesa rappresenta la mensa scolastica e soprattutto a chi spetta in caso di separazione dei coniugi.
Indice:
- La mensa, spesa ordinaria o straordinaria?
- L’orientamento unitario della giurisprudenza
- La necessità di un intervento della Cassazione a Sezioni Unite
La mensa, spesa ordinaria o straordinaria?
La prevalente ed unanime giurisprudenza è costante nel senso qualificare come “ordinarie” le spese dirette a soddisfare le esigenze quotidiane dei figli minori, qualificando come “straordinarie”, le spese che sono dirette a far fronte alle esigenze che sono la conseguenza di eventi imprevedibili o eccezionali. Pertanto, le spese di mensa non dovrebbero essere valutate come spese straordinarie, rientrando nel contributo al mantenimento dei figli minori, che un genitore versa mensilmente.
L’orientamento unitario della giurisprudenza.
Recentemente, il Tribunale di Milano con Decreto del 27.11.2013 così ha deciso: “…La mensa scolastica non riveste alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce “vitto” domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile…”. Nello stesso senso si è pronunciato anche il Tribunale di Novara, che con Sentenza del 26 marzo 2009, ha precisando che “…nel concetto di spese straordinaria non rientrano i buoni mensa che, invece, costituiscono mera sostituzione del pasto casalingo, rientrante nel mantenimento ordinario…”. Stesso orientamento è stato espresso anche dal Tribunale di Roma, il quale con la Sent. del 09.10.2009, ha accolto l’opposizione fondata dal padre che rifiutava di versare le spese per il pagamento della mensa scolastica. Tale ultimo orientamento di merito ha affermato che “…difetta il requisito della straordinarietà della spesa, dovendosi la spesa per la mensa scolastica generalmente ricondurre (ove, cioè, non espressamente prevista a parte) nella quantificazione dell’assegno ordinario mensile, poiché relativa al vitto quotidiano, primaria costante necessità dei minori da soddisfare indipendentemente dal luogo (casa o scuola)…”.
La necessità di un intervento della Cassazione a Sezioni Unite.
Nonostante che gli indirizzi di merito siano pressoché unanimi, non essendovi un intervento risolutivo della cassazione, alcuni Tribunali si discostano dall’indirizzo sopra espresso. Qualificano, infatti, le spese per la mensa come una spesa straordinaria rispetto al contributo al mantenimento, a meno che le parti non lo concordino espressamente. In tal senso si è espresso il Tribunale di Bergamo che definisce espressamente le spese della mensa come “spese non coperte dall’assegno periodico”.
Ogni Tribunale si è poi dotato di un Protocollo d’intesa contenente l’elenco delle spese straordinarie che spettano ai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Con il risultato, che alcuni Tribunali qualificano le spese per la mensa, come spese ordinarie, quindi incluse nell’”assegno di contributo alle spese per i figli, altri, invece, come una spesa straordinaria.
Nell’incertezza normativa, è consigliabile concordare con il coniuge a chi spettano le spese per la mensa ed in che misura.