GENITORI O BANCOMAT? I Confini del Diritto al Mantenimento Dopo la Maggiore Età

Ragazzi

Se il figlio maggiorenne ha raggiunto un’età nella quale il percorso formativo e di studi è normalmente ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole determinando la revoca del diritto del figlio maggiorenne ma non autosufficiente ad essere mantenuto dai genitori.

(Cassa. civ., sez. I, ord. 09 dicembre 2024, n.31564)

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