L’ICI SULLA CASA CONIUGALE ASSEGNATA

Sei proprietario o comproprietario di un immobile assegnato all’altro coniuge in sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio? Ritieni che il coniuge assegnatario sia soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario, ivi compresa quella di pagare l’ICI, oggi sostituita dall’IMU, sulla casa coniugale? Vediamo di fare un po’ di chiarezza commentando la recente ordinanza della Corte di Cassazione n.7395 del 15.03.2019

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Brevi Cenni sull’ICI

L’Imposta Comunale sugli Immobili è un’imposta che ha per oggetto tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune: – abitazioni; – pertinenze (garage, soffitte, cantine, ripostigli, ecc.); – negozi – uffici; – capannoni , laboratori o magazzini; – terreni agricoli; – aree fabbricabili, ossia tutte le unità immobiliari presenti nel territorio comunale che non appartengano alle categorie esenti.

Dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili identificati dal D.Lgs. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si intendono:

  • quella considerata tale ai sensi del suddetto decreto legislativo,
  • nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore della norma.
  • Fanno eccezione quelle di categoria catastale A 1, A 8 e A 9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del Decreto 504/1992

Pertanto, le abitazioni comprese nelle categorie catastali A 2, A 3, A 4, A 5, A 6 e A 7 utilizzate come residenza dai proprietari o usufruttuari degli immobili, non sono soggette ad imposta. Rimangono invece soggette ad imposta con aliquota e detrazione per abitazione principale le abitazioni di residenza ricomprese nelle categorie catastali A 1, A 8 e A 9, nonché le abitazioni non locate, senza distinzione di categoria catastale possedute a qualsiasi titolo da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, quindi iscritti negli archivi A.I.R.E.

L’IMU in sostituzione dell’ICI

L’IMU, a partire dal 2012, ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati, salvo per quanto riguarda il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, i quali, oltre ad essere assoggettati all’IMU, concorrono alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.

ICI sulla casa coniugale a chi spetta?

L’ICI sulla casa coniugale assegnata

Come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504/92, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà anche in parte dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento. La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 15.03.2019 n.7395, giustifica tale esenzione perché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede separazione viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale. Pertanto, in capo a tale coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o uno di quei diritti reali di godimento specificatamente previsti dalla norma costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento.

Né in proposito rileva il disposto dell’art. 218 c.c., secondo il quale “Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario“, in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 rubricato “Amministrazione e godimento dei beni”, in maniera che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell’altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell’ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell’altro coniuge.

Leggi anche il nostro articolo su: Assegnazione della casa familiare nel divorzio

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