
NON HO SOLDI E NON PAGO NULLA! Pensi che non avere la disponibilità economica possa in qualche modo giustificare il mancato versamento dell’assegno di mantenimento alla moglie o ai figli minori? Attenzione, perché la violazione degli obblighi di assistenza familiare ha delle conseguenze sul piano penale. Vediamo quali.
Indice
La normativa
L’art. 570 c.p. “…Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro...”.
Ai sensi dell’art. 570 c.p., modificato dal D.Lgs. n. 154/2013, l’inadempimento all’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento, in caso separazione o divorzio, entro determinati limiti, può configurare un reato. Si tratta di un reato che si configura, non in presenza di una semplice omissione di pagamento dell’assegno stabilito dal giudice, ma quando l’omissione è intenzionalmente preordinata a privare materialmente il coniuge, o i figli, dei mezzi di sussistenza primaria. Con ciò creando una condizione di disagio in relazione alle basilari esigenze della vita quotidiana. Tale articolo è diretto a tutelare le esigenze economiche ed assistenziali dei familiari. Si tratta di un reato proprio, in quanto, quanto può essere commesso solo da un membro della famiglia in capo al quale sussistano obblighi di assistenza familiare.
La violazione degli obblighi di assistenza
L’art. 570 c.p. sanziona alcune tipologie di comportamento.
Il primo comportamento sanzionato è l’abbandono della casa familiare, e quindi la sottrazione ai propri obblighi di assistenza. Tale sottrazione costituisce evento del reato ed assume rilievo allorquando determini un inadempimento degli obblighi di assistenza materiale o morale. È necessario precisare però che l’adempimento di uno dei due obblighi non esclude la rilevanza penale derivante dall’eventuale inadempimento di altra tipologia di obbligo.
In tal caso, la continua somministrazione di mezzi di sussistenza economica non impedisce la configurazione del reato, quando vi sia un totale abbandono morale, volto a non rendere possibile un’evoluzione completa ed equilibrata del minore. Ad ogni modo l’ambito applicativo della norma va limitato a quelle condotte che esprimano una significativa ed apprezzabile compromissione delle esigenze del figlio minore.
Nell’abbandono della casa familiare, il bene giuridico tutelato è la famiglia in sé considerata, e pertanto non si avrà pluralità di reati nei confronti di ogni membro della famiglia.
Il secondo comportamento sanzionato è dato dall’indebito utilizzo dei beni del figlio minore o del coniuge, considerato più grave in quanto lesiva anche di interessi di natura patrimoniale.
Il terzo comportamento sanzionato consiste invece nel far mancare i mezzi di sussistenza, intendendosi con tale nozione tutti i mezzi economici indispensabili per il mantenimento di una vita dignitosa.
Elemento fondamentale, affinché siano integrati gli estremi del reato è il cd “stato di bisogno”, a prescindere dal fatto che alla sussistenza della prole abbia provveduto o possa provvedere l’altro coniuge.
Il concetto di stato di bisogno
È importante e fondamentale sottolineare che l’art. 570 c.p. non sanziona l’inosservanza degli ordini impartiti dal giudice in sede di separazione o di divorzio, bensì l’obiettivo è colpire la condotta di inosservanza che abbia quale conseguenza diretta la privazione dei bisogni familiari.
I mezzi di sussistenza includono quanto necessario per la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).