ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NEL DIVORZIO

Il giudice chiamato a decidere sul divorzio può confermare l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge anche in assenza di una specifica domanda. Attenzione però, la presenza di un figlio maggiorenne anche se economicamente non autosufficiente potrebbe comportare non poche complicazioni. Vediamo come porre rimedio.

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La funzione dell’assegnazione della casa familiare

L’art. 6, comma 6, della Legge 898/70 e l’art. 337-sexies cod. civ. stabiliscono conformemente il criterio secondo il quale la casa familiare deve essere assegnata al genitore convivente con i figli. In presenza di figli minori, l’orientamento giurisprudenziale va nella direzione della irrinunciabilità e indisponibilità del diritto al godimento della casa familiare. Il giudice chiamato a decidere è munito, infatti, di un potere d’ufficio, ai sensi dell’art.337-ter, comma 2, cod. civ. Per i figli maggiorenni, anche economicamente autosufficienti, è necessaria, invece, una valutazione della situazione caso per caso. Del resto, la funzione dell’assegnazione della casa familiare, è quella di garantire che i figli non vengano esposti a cambiamenti del loro habitat domestico. La situazione di crisi tra i genitori determinata dalla separazione è potenzialmente pregiudizievole per la serenità dei figli. Il Giudice, dunque, è tenuto ad attribuire il godimento della casa familiare tenendo primariamente conto dell’interesse dei figli.

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L’assegnazione come eccezione al diritto di proprietà

Con l’assegnazione in favore dell’ex coniuge presso il quale sono collocati i figli, il proprietario perde il diritto di godimento dell’immobile. L’assetto proprietario rimane invece invariato, traducendo di fatto l’assegnazione come eccezione alle regole della proprietà. Come precisa l’art.337-sexies cod. civ. il diritto di godimento è sostanzialmente gratuito, pertanto: “Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”. Il legislatore ha introdotto una sorta di meccanismo compensativo del sacrificio imposto al proprietario estromesso dal godimento del bene.

L’assegnazione in presenza di figli maggiorenni

In caso di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, prevale il principio dispositivo su quello per cui il Giudice adotta i provvedimenti relativi ai figli minori nell’esclusivo interesse morale e materiale degli stessi ex art.337, comma 2, cod. civ. L’assegnazione della casa familiare pertanto in tal caso dovrà essere fondata su validi motivi e oggetto di espressa domanda giudiziale, come si evince dall’art.337-septies cod. civ.  L’assegnazione della casa familiare, considerato uno strumento preposto a proteggere l’interesse del figlio minore, non è più automatica in presenza di figli maggiori di età. Del resto, il genitore obbligato potrà validamente opporsi ad un progetto personale del figlio che egli non possa o non voglia sostenere economicamente. Vedi Il mantenimento del figlio fannullone.

Pertanto, l’ex coniuge assegnatario della casa familiare unitamente al figlio, magari nel frattempo divenuto maggiorenne anche se economicamente auto sufficiente, dovrà in sede di divorzio chiedere specificamente l’assegnazione motivandola, non essendo più un automatismo, come nel caso dei figli minori.

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