
“…Se trovi una buona moglie sarai felice…” recitava Socrate…. Partiamo da questa affermazione per affrontare il delicato argomento della donazione tra coniugi, donazioni tra ex coniugi e donazioni tra figli… Vediamo, quindi, nel dettaglio come è possibile attribuire per “spirito di liberalità” un bene al proprio coniuge e, soprattutto, quando ciò sia possibile.
Indice
L’istituto della donazione.
La donazione è un contratto disciplinato all’art. 769 cod. civ. con il quale “…per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo la stessa un’obbligazione…”. Ciò che caratterizza tale tipologia contrattuale è lo spirito di liberalità: ossia la volontà del soggetto (donante) di arricchire un’altra persona (donatario), mediante il trasferimento a titolo gratuito di un diritto e/o di un bene. La corrispettività e la reciprocità delle prestazioni che qualificano tale figura giuridica come un contratto, sono costituite dal depauperamento del patrimonio del primo soggetto e dal conseguente arricchimento del patrimonio dell’altro.
La donazione obnuziale.
L’art. 785 cod. civ. disciplina la donazione in riguardo di matrimonio. Con tale particolare tipologia di donazione si fa riferimento, in pratica, a tutti i regali che amici e parenti fanno alla futura coppia, oppure ai regali che gli sposi si scambiano, oppure ancora ai regali che vengono fatti ai figli nascituri della futura coppia. Pensiamo ad esempio, ai regali tipici del matrimonio: un set per la cucina, un quadro di valore, un oggetto in argento antico ecc. ecc. Tali regali costituiscono intrinsecamente delle donazioni in vista del matrimonio e si perfezionano con l’accettazione del donatario, ossia del futuro sposo o della futura sposa. La dottrina maggioritaria ritiene, invece, che tale istituto vada più propriamente qualificato come un negozio giuridico unilaterale.
È quindi corretto dire (oltre che fondamentale da sottolineare), che la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri di questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma è sottoposta alla condizione sospensiva della celebrazione del matrimonio, ossia, non produce effetto fino se il matrimonio non si fa.
Le donazioni tra coniugi.
Come abbiano detto, quando si parla di donazioni tra coniugi si intende dunque un’attività giuridica che determina l’impoverimento di una parte a favore dell’arricchimento dell’altra parte, senza che il cedente riceva alcunché in cambio. Sebbene questo atto non comporti dunque un impegno da parte del donatario, in ambito legislativo la donazione viene regolata attraverso diverse tipologie precise e solenni: l’obiettivo è infatti quello di permettere al donante di riflettere attentamente su ciò che sta facendo ed indurlo quindi a effettuare una decisione ben ponderata.
È importante ricordare un recente orientamento della Cassazione che con Sentenza n. 22936, ha confermato che la donazione fatta da un marito un po’ attempato in favore di una giovane e bellissima moglie di secondo letto che, dopo aver ricevuto il generoso regalo, aveva rivolto le sue attenzioni altrove, lasciando il povero marito solo e senza soldi. Tale comportamento è stato ritenuto idoneo ad integrare gli estremi della c.d. ingiuria grave che ai sensi dell’art. 801 cod. civ. è considerato motivo di revoca della donazione.