UNIONI CIVILI E ASSEGNO DI MANTENIMENTO

I primi orientamenti in tema di scioglimento delle unioni civili e assegno di mantenimento.

      Indice

unioni civili

BREVI CENNI SULLE UNIONI CIVILI

L’Unione civile rappresenta un istituto valido per le coppie dello stesso sesso. Si costituisce nel momento in cui i due coniugi presentano una dichiarazione all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Non sono contemplate né le pubblicazioni, né eventuali opposizioni. Dal punto di vista economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati. Le coppie unite civilmente, infatti, sono soggette automaticamente al regime della comunione dei beni, salva l’espressa scelta delle separazione dei beni. Al pari del matrimonio è previsto l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni e il diritto di successione. Coppie sposate e unite civilmente godono dello stesso trattamento fiscale e previdenziale:

  • detrazioni fiscali per familiari a carico;
  • benefici fiscali per acquisto prima casa;
  • assegno di mantenimento in seguito a divorzio;
  • pensione di reversibilità e TFR in caso di morte di uno dei due coniugi.

Per le unioni civili non essendo prevista la possibilità di adozione, non possono accedere alle prestazioni di maternità o maternità, né agli assegni familiari. I bambini nati durante l’unione civile sono considerati figli del solo genitore biologico. Nell’ambito delle unioni non vi è l’obbligo di fedeltà come, invece, è previsto per il matrimonio.

LO SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILE

È regolato ai commi 22, 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della legge n.76/2016. Deve distinguersi tra cause automatiche di scioglimento, come la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti e cause su domanda di una o di entrambe le parti. Il comma 23 pur richiamando le motivazioni previste dalla legge sul divorzio n.898/1970, non risultano motivi per sciogliere l’unione civile, né la separazione giudiziale o consensuale, né la mancata consumazione dell’unione.

La procedura di scioglimento dell’unione civile viene generalmente equiparata a quella del divorzio. Una importante differenza viene però rappresentata dal disposto del comma 24, secondo il quale l’unione civile viene meno quando le parti manifestano, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. Dopo di che, decorsi tre mesi, può essere proposta la corrispondente domanda giudiziale dinanzi il Tribunale o apposita procedura amministrativa di negoziazione assistita, oppure mediante accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile. La parte che intende sciogliere unilateralmente l’unione civile dovrà comunicarlo all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea, prima di presentarsi innanzi all’ufficiale di stato civile per manifestare la propria volontà di scioglimento.

unioni civili mano LGBT

IL PRIMO CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone con sentenza del 13.03.2019 è stato chiamato a decidere uno dei primissimi casi di scioglimento dell’unione civile della coppia. Il Tribunale ha ritenuto opportuno applicare all’assegno a seguito dello scioglimento dell’unione civile, il trattamento costituzionalmente orientato applicato in tema di assegno divorzile. In questo caso, verificata la consistenza patrimoniale e la capacità economica delle parti, è stato riconosciuto un assegno a carico della parte risultata economicamente più forte. Ciò tenuto conto anche della convivenza “di fatto” precedente la celebrazione dell’unione, come parametro delle successive scelte di vita di una delle parti in funzione dell’unione stessa. Nel caso di specie, la parte a vantaggio della quale il Tribunale ha riconosciuto l’assegno, durante la convivenza, aveva lasciato il lavoro e la propria città per stare vicino alla compagna. L’assegno viene così ad avere un effetto perequativo perdita di chance.

Chiamare per una consulenza

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: