SEPARAZIONE E DIRITTI DEL CONIUGE SUPERSTITE

I diritti di abitazione e di uso, riconosciuti in favore del coniuge superstite spettano anche al coniuge separato senza addebito? Vediamo più nel dettaglio l’orientamento della Suprema Corte, confermato con l’ordinanza n.15277 del 05.06.2019

I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite.

L’art. 540, 2° comma cod. civ., rubricato “Riserva a favore del coniuge”, prevede: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

Per residenza familiare si rinvia al concetto sancito dall’art.144 cod. civ., secondo il quale:I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”.

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 La giurisprudenza di legittimità nell’ambito della separazione.

La giurisprudenza di legittimità ravvisa nella separazione personale dei coniugi un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti d’abitazione e d’uso. In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola.

Il diritto di abitazione e il diritto d’uso sui mobili in favore del coniuge superstite può avere esclusivamente ad oggetto l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del de cuius. Pertanto, l’applicabilità della norma in questione è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare. Evenienza che non può ricorrere a seguito della separazione personale, in quanto viene a cessare lo stato di convivenza tra i coniugi.

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Attribuzione della casa familiare al coniuge in forza di un accordo nella separazione.

L’attribuzione della casa familiare al coniuge in virtù di una previsione della separazione consensuale omologata non giustifica una diversa considerazione del principio enunciato.

Rimane valida la considerazione su cui è fondata la tesi giurisprudenziale della mancanza della convivenza fra i coniugi al tempo di apertura della successione.

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