AFFIDAMENTO DEI FIGLI AL TEMPO DEL COVID-19

L’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense riunita in modalità telematica il giorno 8 aprile, ha approvato la seguente delibera:

 – OMISSIS –

Problematiche connesse allo spostamento dei genitori al fine di adempiere alle obbligazioni (o agli accordi) derivanti dall’affidamento dei figli

Una delle maggiori problematiche emerse a seguito della emanazione dei provvedimenti, sia governativi che a livello locale, che hanno imposto limitazioni agli spostamenti delle persone, sia all’interno che tra comuni diversi, se non per comprovate ragioni di necessità, salute o urgenza, ha riguardato proprio la tematica degli spostamenti dei genitori per prelevare e riportare figli collocati presso l’altro genitore.

Sul punto è intervenuto, dopo la pubblicazione degli iniziali provvedimenti che istituivano le prime “zone rosse”, anche il Ministero dell’Interno offrendo chiarimenti ai cittadini e indicazioni alle autorità preposte ai controlli, specificando che tali spostamenti devono ritenersi consentiti. Tuttavia il problema è stato nuovamente riproposto dopo l’emanazione del d.l. 18/20 che, secondo alcune interpretazioni,  avrebbe ulteriormente ristretto il regime degli spostamenti consentiti.

Non consta che, all’esito della pubblicazione del citato decreto, il Ministero dell’Interno sia nuovamente intervenuto con note di chiarimenti, dovendosi perciò ritenere che il quadro non sia mutato e che, quindi, gli spostamenti dei genitori per adempiere agli obblighi connessi all’affidamento dei figli minori siano tutt’ora consentiti.

Tuttavia appaiono proseguire, seppure in misura più limitata, segnalazioni di criticità al riguardo che suggeriscono un definitivo intervento chiarificatore, seppure a livello di mera circolare ministeriale.

Al riguardo va peraltro segnalata un’ulteriore criticità, riguardante situazioni familiari nelle quali possono trovarsi coinvolti e pregiudicati nel diritto di continuare ad avere rapporti con entrambi i genitori, quei minori figli di genitori che non risultino formalmente separati o i quali non abbiano ancora regolamentato davanti all’autorità giudiziaria le modalità di affidamento e visita dei figli, seppure possano avere trovato un accordo soddisfacente per entrambi.

Analoga situazione può verificarsi (e spesso si verifica) anche quando i genitori, dopo l’emanazione dei provvedimenti giudiziali, abbiano modificato consensualmente il regime previsto dall’autorità giudiziaria in ragione delle rispettive esigenze, senza però far modificare i provvedimenti già assunti.

E’ ovvio che i minori coinvolti in queste situazioni non possano essere pregiudicati da scelte, pur legittime, dei genitori che – per le più diverse ragioni – non abbiano formalmente regolamentato il diritto di visita. Diversamente ragionando si creerebbe una ingiustificata disparità tra minori di genitori formalmente separati o che abbiano già ottenuto provvedimenti giudiziari per la regolamentazione delle visite e minori figli di genitori che non vi abbiano ancora provveduto (o non vogliano provvedervi).

Al riguardo, essendo compito dell’Avvocatura segnalare criticità e offrire soluzioni che consentano – con il minor sacrificio – di pervenire ad accordi tra le parti, si segnala la necessità di un intervento anche sulla questione consentendo ai genitori non separati – che abbiano in tale senso già raggiunto una intesa – di formalizzare tale accordo anche con semplice scrittura privata e di inserire tale ulteriore modalità (adempimento di obblighi connessi all’affidamento dei figli minori ovvero di diversi accordi tra genitori) nei modelli di autocertificazione forniti dalla pubblica amministrazione.

diritto di visita dei figli al tempo del coronavirus

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