
Ritieni che la tua libertà sia compromessa? Quando la condotta dell’altro coniuge è causa di grave pregiudizio per la libertà dell’altro coniuge, è possibile rivolgersi al Tribunale per richiedere un ordine di protezione. Vediamo come.
Indice:
- Che cos’è l’ordine di protezione contro gli abusi familiari.
- Quando è possibile richiedere tale provvedimento.
- Il contenuto dei provvedimenti di protezione.
Che cos’è l’ordine di protezione contro gli abusi familiari.
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono disciplinati dall’art. 342 bis c.c. Si tratta di provvedimenti che il Giudice adotta con decreto, su istanza della parte interessata. Il Giudice, valutata la situazione, può ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.
Quando è possibile richiedere tale provvedimento.
I provvedimenti di cui all’art. 342 bis c.c. possono essere richiesti quando la condotta di un coniuge o di altro convivente, sia causa di un grave pregiudizio all’integrità fisica e morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente. Presupposti fondamentali per richiedere ed ottenere l’emanazione di tali provvedimenti, sono due:
- la convivenza: il soggetto che pregiudica la libertà o minaccia l’integrità fisica di un altro soggetto deve essere convivente, ossia deve vivere nella stessa casa.
- la condotta gravemente pregiudizievole: deve sussistere l’oggettiva esistenza di un pregiudizio grave all’integrità fisica, morale oppure alla libertà della persona, all’interno di un ambiente domestico.
La qualificazione dei tali comportamenti è stata recentemente oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali di merito dirette a fornire una classificazione a tali condotte. In particolar modo, il Tribunale di Milano ha chiarito che la condotta del soggetto nei confronti del quale si richiede l’emanazione degli ordini di protezione debba essere oggetto di una doppia valutazione. Il Giudice deve effettuare una valutazione sia sotto il profilo qualitativo, che sotto il profilo quantitativo.
Vediamo meglio questi due aspetti.
Il Tribunale meneghino ha inteso valutare tali condotte, sia da un punto di vista qualitativo, ponendo l’accento sulla tipologia di comportamento posto in essere dal coniuge o dal convivente, che quantitativo. In tale ultimo caso dovrà essere valutata sia la durata, che l’entità di tali comportamenti. In conclusione, per condotta pregiudizievole, deve intendersi un comportamento caratterizzato dal verificarsi di reiterate azioni ravvicinate nel tempo, consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati, e non da singoli episodi compiuti a distanza di considerevole tempo tra loro.
Il contenuto dei provvedimenti di protezione.
Una volta che il Giudice abbia effettuato una valutazione qualitativa e quantitativa delle condotte poste in essere dal convivente o dal coniuge, emetterà con Decreto gli ordini di protezione. Tali ordini potranno avere il seguente contenuto:
- prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima;
- chiedere l’intervento dei servizi sociali.
In ogni caso, gli ordini di protezione non possono avere una durata superiore ad un anno ed in caso di proroga, quest’ultima può essere concessa solo se ricorrono gravi motivi e per un tempo strettamente necessario. La valutazione naturalmente è rimessa al Giudice.