GUIDA PRATICA ALLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Il tuo matrimonio è in crisi e non c’è più alcuna prospettiva di recuperare il rapporto con il coniuge? Consulta la nostra Guida alla Separazione dei Coniugi e potrai trovare un conforto pratico in vista della separazione.

La separazione è quella particolare condizione in cui i coniugi si vengono a trovare nel momento in cui decidono di non poter o non voler più vivere insieme. Al di là delle motivazioni morali e personali che spingono due persone a chiudere il loro percorso di vita comune, dobbiamo chiederci quali siano gli adempimenti ai quali quest’ultime sono chiamate.

       Indice

La separazione di fatto.

E’ quella particolare condizione personale che si verifica quando i coniugi decidono di non vivere più insieme. La convivenza quindi cessa e magari uno o entrambi i coniugi iniziano una nuova relazione sentimentale. Il tutto, però, senza che tale nuova condizione sia formalizzata e regolamentata dall’Autorità Giudiziaria. Come spesso accade, la separazione di fatto rappresenta solo una situazione temporanea, spesso dettata dal timore di affrontare un percorso giudiziale lungo e costoso. Altre volte, l’inerzia di uno o di entrambi i coniugi è di ostacolo alla riorganizzazione della propria vita sentimentale.

Tale separazione lascia privi di regolamentazione gli obblighi reciproci in materia di assistenza morale e materiale, di affidamento dei figli, di contributo al mantenimento dei figli e del coniuge più debole, assegnazione della casa coniugale e così via…

Consensuale.

Tale particolare tipologia di separazione si ha quando i due coniugi di comune accordo decidono di porre fine alla loro vita insieme. Il matrimonio è finito, qualunque ne sia il motivo, ma i coniugi accettano tale fatto e disciplinano di comune accordo le regole della separazione. I coniugi, in questo caso, possono scegliere anche un solo avvocato al quale conferire congiuntamente mandato per la redazione di un atto, denominato “Ricorso per la separazione consensuale dei coniugi”. In alternativa, ognuno può rivolgersi al proprio legale.

Il ricorso congiunto, è l’atto con il quale i coniugi evidenziano le regole che poi, previa omologazione da parte del Tribunale, disciplineranno la loro separazione. Tale atto dovrà essere depositato ai sensi dell’art.706 del codice di procedura civile, presso il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, presso un qualunque Tribunale della Repubblica. Ad esempio, se il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi è sito nella provincia di Lucca, il Tribunale competente sarà quello presente nel circondario, ossia il Tribunale di Lucca.

Successivamente al deposito del ricorso, il Tribunale competente fissa l’udienza dinanzi al presidente del Tribunale, dove è richiesta la presenza personale dei coniugi. In tale sede il presidente del Tribunale ha l’obbligo di tentare la conciliazione (ormai una mera formalità) e ove tale tentativo non produca effetti, l’udienza si conclude con la sottoscrizione del verbale di udienza a seguito del quale il Tribunale omologa le condizioni inserite nel ricorso depositato e condivise dai coniugi, sempre con un occhio di riguardo a tutela dei figli minori di età.

 

Giudiziale.

La separazione giudiziale, invece, si ha quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione. In questo caso non essendo d’accordo tra di loro, i coniugi non potranno altro che affidarsi ciascuno a un proprio legale affinché li difenda e li assista durante tale procedimento. Gli aspetti procedurali sono simili alla procedura di separazione consensuale dei coniugi.

Il “Ricorso per la separazione giudiziale”, dovrà essere depositato ai sensi degli artt. 706 e ss. del c.p.c., presso il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica. La comparizione personale dei coniugi è obbligatoria, la mancata comparizione delle parti comporta, però differenti conseguenze a seconda della parte che non si è presentata. Se non si presenta il ricorrente la domanda non ha effetto, perché equivale ad una rinuncia. Se, invece, non compare il convenuto, il procedimento non si blocca, ma il Tribunale fissa una nuova udienza presidenziale, ordinando la rinnovazione della notifica al convenuto, se poi non si presenta anche in tale nuova udienza, la separazione procederà in contumacia.

All’udienza di comparizione, il presidente del Tribunale esperisce il tentativo di conciliazione, prima separatamente e poi congiuntamente. Se tale tentativo non ha esito positivo, il presidente emette i cosiddetti provvedimenti “temporanei ed urgenti”. Con tali provvedimenti vengono disciplinati alcuni aspetti che il giudice reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi. Effettuato tale ultimo adempimento, per il proseguo della causa viene fissata una nuova udienza dinanzi ad un giudice istruttore nominato dal presidente del Tribunale, con l’incarico di definire tutti gli aspetti controversi tra i coniugi.

Da questo momento in poi, il procedimento di separazione giudiziale si svolgerà secondo le forme del rito ordinario e sarà deciso con sentenza. In ogni caso, è opportuno sapere che in ogni momento durante il procedimento di separazione giudiziale, se i congiungi raggiungono un accordo, è sempre possibile chiedere il mutamento in separazione consensuale.

Se vuoi avere informazioni sul divorzio puoi proseguire la lettura qui.

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