GLI ASSEGNI FAMILIARI NELLA SEPARAZIONE

Sei divorziato o separato e pensi di avere diritto a percepire dal coniuge, lavoratore dipendente, agli assegni familiari? Vediamo qui di seguito che cosa sono e quale regolamentazione seguono.

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Che cosa sono gli assegni familiari.

All’interno del nucleo familiare, il lavoratore dipendente ha diritto a percepire gli assegni familiari. La domanda per ottenere tale beneficio è presentata direttamente all’Ente Previdenziale competente per zona di residenza del richiedente (INPS), tramite la compilazione di un documento che viene compilato dal datore di lavoro congiuntamente al lavoratore dipendente. L’Ente Previdenziale si riserva di valutare la correttezza della richiesta e la presenza di tutti gli elementi essenziale per concedere tale beneficio. Un elemento, ad esempio, ostativo al riconoscimento del diritto a percepire tali gli assegni è rappresentato dalla percezione degli stessi da parte dell’altro coniuge. Che cosa vuol dire? Semplicemente che se, all’interno di una famiglia, marito e moglie lavorano entrambi come lavoratori dipendenti, soltanto uno dei due potrà percepirli.

Regolamentazione in caso di separazione e divorzio.

Gli assegni familiari sono sottoposti ad una regolamentazione ben precisa quando i coniugi si trovano in regime di separazione e divorzio. Come abbiamo già ampiamente spiegato nella nostra Guida alla separazione e Guida al divorzio, i coniugi in tale sede concordemente o su disposizione del Tribunale, regolamentano l’affido dei figli minori e la previsione del contributo al mantenimento dei figli a carico dei coniugi stessi. Ad oggi, in assenza di presupposti di particolare gravità, il Tribunale dispone l’affido condiviso dei figli minori, fissando la collocazione degli stessi presso la residenza di un genitore – di solito la madre. A questo punto appare essenziale fare una precisazione, anche sulla base di quello che abbiamo sopra indicato circa il divieto della doppia percezione degli assegni familiari.

Se il genitore collocatario è lavoratore dipendente potrà, senza ombra di dubbio, presentare direttamente domanda all’INPS. Se invece il genitore collocatario non è lavoratore dipendente, la questione cambia. Infatti, il genitore non collocatario, lavoratore dipendente, può percepire gli assegni familiari e deve trasferirli al genitore collocatario.

Vediamo di fare chiarezza. Tizio, lavoratore dipendente percepisce gli assegni familiari. Caia, casalinga, genitore collocatario, non lavora oppure non è lavoratrice dipendente. In questo caso Tizio dovrà versare a Caia gli assegni familiari accreditati sulla sua busta paga.

Questo è quanto previsto chiaramente dalla Legge n. 151/1975, all’art. 211 e sul punto, è intervenuta la Circolare INPS n. 210/1999 ed una successiva Circolare di interpretazione e conferma del 2 maggio 2006, n. 12791, che ribadiscono che nel caso in cui i coniugi siano separati o divorziati e non vi sia accordo tra gli stessi sulla percezione degli assegni familiari, questi ultimi dovranno essere accordati al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dalla Legge n. 903/1977

Denaro portafogli

Differenze fra gli assegni familiari e l’assegno di mantenimento.

Spesso il coniuge non collocatario pensa erroneamente di non essere tenuto a versare gli assegni familiari all’altro coniuge, ritenendo che siano inclusi nell’assegno di mantenimento. Questo, purtroppo per chi lo fa, è decisamente illegittimo, oltre ad avere rilievi di notevole responsabilità. L’assegno familiare che, si ripete, è erogato dall’Ente Previdenziale al lavoratore dipendente, è qualificato come un ulteriore integrazione alimentare prevista esclusivamente nell’interesse dei figli. L’assegno di mantenimento, invece, è il concorso economico previsto, a carico dei genitori, per il mantenimento dei figli.

Concludendo: chi è tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento, deve versare al coniuge collocatario dei figli minori anche gli assegni familiari che percepisce quale lavoratore dipendente.

Attenzione, trattenere gli assegni familiari integra gli estremi reato di appropriazione indebita.

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