
Se hai un credito verso il coniuge a favore del quale è stato previsto un assegno di contributo al mantenimento dei figli in separazione, ricordati che tale assegno non è compensabile con altri crediti. La natura sostanzialmente alimentare, infatti, ne impedisce la compensazione. È necessario però fare molta attenzione alla causale utilizzata per pagare l’assegno. Vediamo più nel dettaglio i motivi.
Indice
- Mantenimento dei figli in separazione e mantenimento del coniuge
- La natura dell’assegno di mantenimento dei figli in separazione
- Compensazione dell’assegno di mantenimento dei figli
- Attenzione alla causale dell’assegno di mantenimento
Mantenimento dei figli in separazione e mantenimento del coniuge
In caso di mantenimento dovuto alla prole successivamente alla separazione dei coniugi, continua a trovare applicazione l’art. 147 cod. civ. che statuisce il dovere di mantenere, istruire e educare i figli. Rimane fermo l’obbligo dei genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze da ricondurre non tanto all’obbligo alimentare, quanto piuttosto a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e educazione. L’assegno di mantenimento dei figli deve essere idoneo a garantire loro un tenore di vita adeguato alle sostanze della famiglia.
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L’obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge ha invece lo scopo di ovviare alle insufficienze di reddito del coniuge debole in modo da potergli consentire di provvedere alle proprie esigenze di vita. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario permettono di garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, senza però comportare una diminuzione proporzionale del contributo posto a carico dell’altro genitore.
La Suprema Corte, infatti ha statuito che l’assegno di mantenimento attribuito dal Tribunale al coniuge separato economicamente più debole ed esente da responsabilità, trova la sua fonte nel diritto all’assistenza materiale riferita al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona di provvedere al proprio mantenimento.
La natura dell’assegno di mantenimento dei figli in separazione
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la natura alimentare dell’assegno di mantenimento dei figli in separazione personale dei coniugi. A tale conclusione la Suprema Corte è giunta assimilando gli obblighi di carattere alimentare e di mantenimento, sulla scorta che il diritto al mantenimento presuppone come base minima il diritto agli alimenti. Il presupposto normativo che giustifica il diritto al mantenimento del figlio può essere individuato nell’art.315 bis cod. civ. Tale diritto, come detto, non viene meno con la separazione dei coniugi/genitori, con la conseguenza che gli effetti si riflettono proprio sul contenuto dell’assegno di mantenimento. I figli ricoprono una posizione di debolezza nel nucleo familiare, pertanto, la loro tutela è dovuta la fine di evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla spaccatura del rapporto coniugale.
Il diritto alimentare, stante l’obbligo cui sono gravati i genitori ex art.143 cod. civ., può ritenersi ricompreso nel più ampio assegno di mantenimento.
Compensazione dell’assegno di mantenimento dei figli
L’art. 447, 2° comma, cod. civ. dispone che: “L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che tale divieto si estenda anche all’assegno di mantenimento dei figli in separazione, stante la sua natura alimentare . Per altri versi la dottrina critica aspramente questa interpretazione con riferimento all’art. 1246, n. 5, cod. civ. Detto articolo, infatti, dispone la non operabilità della compensazione solo nel caso in cui esista un divieto dettato dalla legge. Quindi dinanzi ad ipotesi tassative e non passive di estensione analogica.
Attenzione alla causale dell’assegno di mantenimento
Preme segnalare una decisione della Suprema Corte degna di nota. Spesso accade per semplice comodità che l’assegno di mantenimento dei figli e l’assegno di mantenimento del coniuge venga versato con un unico mezzo: bonifico o assegno. In tali casi può non risultare chiaro quale parte dell’importo corrisposto sia da imputare al mantenimento della ex coniuge e quale al mantenimento dei figli. La differenza tra l’attribuzione dell’assegno di mantenimento al coniuge o al figlio assume connotati di estrema rilevanza stante la loro differente natura. La Suprema Corte nel caso esaminato “non risultando chiaro né quanta parte dell’assegno fosse correlata al mantenimento dei figli, né a quali importi imputare gli acconti versati dall’ex marito”, ha negato l’applicabilità del regime della compensazione legale dei crediti, anche se il versamento comprendeva, di fatto, l’assegno di mantenimento del coniuge. (Ordinanza n.11689 del 2018)