
Ti stai separando e pensi che il coniuge abbia nascosto la sua reale situazione reddituale o patrimoniale? Hai il timore di doverti difendere “al buio”, con tutto ciò che ne consegue? Bene niente è perduto, devi sapere che è un tuo diritto ottenere l’accesso a queste informazioni. Vediamo come.
Indice
- Accesso ai documenti amministrativi
- La posizione dell’Agenzia delle Entrate
- Il caso deciso dal T.A.R. Campania
Accesso ai documenti amministrativi.
Con la legge n.241 del 1990 il diritto di accesso ha acquisito valore fondamentale, segnando il passaggio da un sistema fondato sulla riservatezza ad un sistema fondato sul principio di trasparenza. Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, garantendo così un’ampia conoscenza dei dati delle pubbliche amministrazioni. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale viene chiesto l’accesso. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica.
Come detto il richiedente l’accesso ha l’onere non solo di motivare la relativa domanda, ma di indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione. L’onere di specificazione assolve la funzione di rendere possibile e non eccessivamente oneroso per l’amministrazione procedere all’esibizione degli atti e al contempo fornisce, in sede giudiziale, un parametro di riferimento al giudice chiamato eventualmente ad accertare la sussistenza di tale diritto.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con riferimento alla Circolare del 10 ottobre 2017 ritiene che “laddove sussistano effettivamente i requisiti previsti dalla legge n.241 del 1990, sarà sempre possibile attivare la richiesta di accesso agli atti limitatamente alle informazioni di natura reddituale e patrimoniale e con l’esclusione delle risultanze finanziarie derivanti dall’archivio dei rapporti finanziari”.
Tale circolare è stata emanata richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n.3461/2017 che ha ritenuto, stante la specificità delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 492 bis del codice di procedura civile e 155 quinquies e sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile rispetto alle norme dettate della legge n.241 del 1990, che l’accesso a tali informazioni sia possibile solo su autorizzazione del Tribunale.
Il caso deciso dal T.A.R. Campania
In pendenza di un giudizio di separazione con richiesta di affido esclusivo di un figlio minore di età e di pronuncia di addebito di responsabilità, il Giudice, come di prassi, ordinava ai coniugi l’esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Il coniuge avendo interesse a conoscere la situazione reddituale dell’altro richiedeva all’Agenzia delle Entrate di accedere agli atti. In particolare era interessato ad avere copia delle eventuali ultime dichiarazione dei redditi o della certificazione reddituale dei dati presenti in anagrafe tributaria, contratti di locazione, eventuali comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari relative a rapporti continuativi e alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere. L’Agenzia delle Entrate assumeva la suddetta posizione, escludendo l’accesso alle risultanze finanziarie.
Il T.A.R. Campania con la sentenza n.5763 del 01.10.2018, rinviando alla pronuncia del Consiglio di Stato n.2472 del 2014, ha chiarito che la normativa alla quale l’Agenzia delle entrate fa riferimento non prevede affatto che le informazioni relative alla natura dei rapporti finanziari intrattenuti con qualsiasi soggetto possano essere utilizzate unicamente dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza. La norma, infatti, non affronta il problema della loro ostensibilità e dell’eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza. Pertanto, per risolvere la questione della ostensibilità di tali dati è necessario riferirsi alle norme dettate dalla legge n.241 del 1990 e in particolare all’art. 24, comma 7, a mente del quale “… deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici…”.
Il Tribunale ha così concluso affermando il diritto del coniuge ad ottenere l’accesso a tutti i documenti in questione detenuti dall’Agenzia delle Entrate e ricavabili dall’Archivio dei rapporti finanziari, con l’onere per l’Agenzia di oscurare i dati personali di altri soggetti. Ha, invece, respinto la richiesta di accesso a tutti quei documenti dei quali il coniuge non aveva indicato un preciso riferimento che ne consentisse una facile individuazione.