
Figlio mio quanto mi costi? Pensi che tuo figlio maggiorenne viva in una posizione di comodo? Sei costretto a versare un assegno di contributo al mantenimento senza possibilità di replica? Segui, dunque, le indicazioni che ti sto per fornire, così avrai tutti gli strumenti per valutare se è giunto il momento di agire.
Indice
- Cosa dice la normativa
- Ammontare dell’assegno di mantenimento
- Stop al mantenimento del figlio “fannullone”
Cosa dice la normativa.
I genitori hanno l’obbligo di mantenere i propri figli. Si tratta di un obbligo previsto sia dalla Costituzione che dal Codice Civile. La Costituzione, all’art.30, dispone che i genitori hanno il dovere e l’obbligo di mantenere, istruire e educare i figli. L’art.147 del codice civile stabilisce come il matrimonio imponga ad ambedue i coniugi di mantenere, istruire, educare ed assistere i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Pertanto, nessuna questione può essere sollevata sull’obbligatorietà di provvedere al mantenimento dei figli. Appare opportuno precisare che è definitivamente chiarito, dopo molti anni di dispute giurisprudenziali, che l’obbligo di mantenimento riguarda sia i figli nati in costanza di matrimonio, che i figli nati fuori dal matrimonio. Non esiste più, infatti, la distinzione tra figlio legittimo e figlio illegittimo. I figli sono tutti uguali, siano essi legittimi -perché nati in costanza di matrimonio – che naturali – in quanto nati fuori dal matrimonio. Entrambi i genitori hanno l’obbligo di provvedere alla cura ed al mantenimento dei propri figli, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze. I genitori dovranno concorrere al mantenimento, in forza del proprio apporto lavorativo. Con ciò si intende anche l’apporto fattivo, collaborativo e casalingo, prestato dalla moglie che, pur non svolgendo attività lavorativa retribuita, si occupa della famiglia e della gestione della casa.
Ora, la domanda che ci dobbiamo porre è: ma per quanto tempo vanno mantenuti i figli? Molto spesso, infatti, si è portati a fare un collegamento mentale secondo il quale il mantenimento deve essere riconosciuto al figlio minorenne e non al figlio maggiorenne.
La normativa, infatti, non prevede che con il raggiungimento della maggiore età il figlio non abbia più diritto al mantenimento da parte dei genitori. Anzi, sul punto, negli ultimi anni, si è molto discusso. Con la Legge n. 54/2006, tale obbligo è stato rafforzato, tanto che la giurisprudenza prevede che il giudice possa anche, valutate le circostanze, disporre in favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente sufficienti, il pagamento periodico di un assegno. Naturalmente ogni situazione andrà poi valutata nello specifico.
Ammontare dell’assegno di mantenimento.
Quando si parla di assegno di mantenimento in favore di un figlio, in realtà si dovrebbe parlare di contributo al mantenimento. Ogni genitore – separato o divorziato – deve dare il proprio contributo al mantenimento dei figli. Come viene stabilito l’ammontare di tale contributo? L’art.337 del codice civile dispone che ciascuno dei genitori, salvo patto diverso tra gli stessi, provvede al mantenimento dei figli in base ad un criterio di proporzionalità al proprio reddito. Tale criterio deve essere individuato tenendo conto di vari fattori che la norma in esame individua:
- nelle esigenze del figlio;
- nel tenore di vita goduti in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
- nei tempi di permanenza presso ciascuno genitore;
- nelle risorse economiche di entrambi;
- nella valenza dei compiti domestici e di cure assunti da ciascun genitore.
Generalmente, a fronte della prevalenza – positiva – dell’affidamento condiviso, l’assegno di contributo al mantenimento dei figli è stabilito a carico del genitore non collocatario, provvedendo, invece, quest’ultimo al soddisfacimento immediato dei bisogni del figlio.
Il Giudice deve poi tenere conto delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita in costanza di convivenza dei genitori. Questi sono i criteri primari da seguire a tutela del figlio, che non deve, in alcun modo, rimanere pregiudicato nella crescita e nella formazione.
Quanto fino ad ora detto, vale sia per i figli minori di età, sia per i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Stop al mantenimento del figlio “fannullone”.
Il raggiungimento della maggiore età non rappresenta, di per sé, la fine dell’obbligo di mantenimento. E all’opposto, non è possibile pensare che tale obbligo possa proseguire all’infinito. Il discrimine è rappresentato dal raggiungimento dell’autosufficienza economica.
Sul punto molte volte è intervenuta la Corte di Cassazione per chiarire e definire meglio il concetto di indipendenza del figlio maggiorenne. Non è sufficiente, infatti, un qualsiasi impiego o reddito – come ad esempio un lavoro stagionale o precario (Cass. Civ. Sent. 18/2011)- ma è necessario un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un’autosufficienza economica (Cass. Sent. n. 27377/2013). Lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento.
Ma come si deve comportare il genitore di fronte ad un figlio fannullone che magari rifiuta il posto di lavoro?
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1858/2016, chiarisce che il figlio fannullone non può continuare ad essere mantenuto. In particolare q allorché, posti nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbiano tratto profitto “sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata, corrispondente alla professionalità acquisita”.
In conclusione, l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne perdura fino a quando il mancato raggiungimento della autosufficienza economica non sia determinato da negligenza o non dipenda da un fatto a lui imputabile. Se il figlio fannullone deve essere, utilizzando un termine improprio, punito, il figlio meritevole deve invece essere premiato. Pertanto, il figlio maggiorenne che abbia conseguito la laurea, anche se non proprio nei termini accademici, ma con impegno e costanza, non perde il diritto all’assegno di mantenimento, anche qui, purché ciò non si protragga all’infinito.