
“Ci sono padri che non amano i loro figli, ma non c’è nessun nonno che non ami suo nipote”- Victor Hugo.
Con gli ultimi interventi legislativi si è giunti alla formalizzazione del diritto di visita dei nonni verso i nipoti minorenni. Vediamo più da vicino quando e come può essere esercitato.
Indice
- Cenni sul diritto di visita dei nonni
- La posizione della giurisprudenza
- La tutela del diritto di visita dei nonni
Cenni sul diritto di visita dei nonni.
L’art. 317 bis cod. civ., introdotto dall’art. 42, comma 1, del d.lgs. 28.12.2013, n. 154, riconosce in capo agli ascendenti un vero e proprio diritto di visita. L’obiettivo è quello di tutelare i rapporti significativi nonni-nipoti minorenni ed escludere in via ordinaria la possibilità di opposizione dei genitori all’esercizio di tale diritto. Con l’importante limite del preminente interesse del minore. L’elemento su cui si incentra la tutela del rapporto nonni-nipoti, dunque, è la positiva incidenza sull’interesse del minore al mantenimento dell’affettività familiare.
In presenza di condotte impeditive dei genitori, i nonni hanno la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria per far valere il diritto di visita. Resta preclusa però la possibilità di far valere i propri diritti in via autonoma attraverso un procedimento che ponga in evidenza la condotta dei genitori pregiudizievole ai figli. I nonni non possono intervenire nei giudizi di affidamento dei minori in sede di separazione, divorzio o nelle controversie tra genitori non uniti in matrimonio.



La posizione della giurisprudenza
La Corte di Cassazione con la sentenza n.15238 del 12.06.2018 ha confermato il principio secondo cui: “il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., non ha carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore”.
Siffatto interesse coincide con la tutela del diritto di visita dei nonni: “che ha consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, essendo tutelato in via principale, indipendentemente dalla situazione di crisi ed anche nei confronti di una volontà comune di genitori, sia pure subordinatamente ad una valutazione dell’interesse del minore”.
Con la sentenza n.19780 del 25.07.2018, la Suprema Corte, visto anche il disposto dell’art.315 bis cod. civ. amplia la cerchia dei soggetti legittimati all’esercizio del diritto di visita.
Tale diritto è riconosciuto, non solo ai soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma “anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.
La tutela del diritto di visita dei nonni
Il legislatore non ha tipizzato il contenuto dei provvedimenti del giudice, ponendo quale unico limite funzionale la salvaguardia dell’esclusivo interesse del minore. Di fronte a condotte impeditive dei genitori, il giudice deve tener conto del pregiudizio al normale equilibrio psicologico ed affettivo dei figli derivante dalla interruzione del rapporto con i nonni.
Il tribunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a rimuovere l’ostacolo al diritto di visita dei nonni, funzionali alla realizzazione dell’interesse alla affettività del minore, secondo soluzioni agevolative o estensive della frequentazione nonni-nipoti. Di contro, il rifiuto alla frequentazione opposto dai genitori per essere legittimo richiede l’accertamento di circostanze concrete che facciano ritenere concreto il pregiudizio per il minore.