
Non sempre il coniuge titolare di un assegno divorzile può vantare diritti sul TFR dell’altro. Recentemente l’attenzione della giurisprudenza si è concentrata sul momento rispetto al quale possa ritenersi sorto il diritto ad ottenere una quota del TFR del coniuge. Vediamo più da vicino quando è possibile evitare la decurtazione del proprio trattamento di fine rapporto.
Indice
- Cenni sul trattamento di fine rapporto
- Il TFR nel quadro dei diritti patrimoniali del coniuge in sede di divorzio
- La decorrenza del diritto ad ottenere una quota-parte del TFR
Cenni sul trattamento di fine rapporto
Il TFR costituisce una forma di retribuzione differita che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto. Il trattamento di fine rapporto assume anche una funzione previdenziale, in quanto finalizzato a costituire una sorta di disponibilità economica che il lavoratore si ritroverà nel momento in cui cesserà la propria attività lavorativa. Il TFR è costituito, infatti, dalla somma di accantonamenti annui di retribuzione rivalutata periodicamente, che il datore di lavoro deve operare. Il TFR generalmente viene corrisposto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, salvo che lo stesso non sia stato destinato alla previdenza complementare o che non sia stato oggetto di “mensilizzazione”. Il lavoratore, invero, può richiedere al datore di ricevere la propria quota di TFR direttamente con la busta paga mensile.
Il TFR nel quadro dei diritti patrimoniali del coniuge in sede di divorzio
L’art.12 bis della Legge n.898/1970, dispone al primo comma che il coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), abbia diritto, laddove non sia passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare dell’assegno divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche quando tale indennità venga a maturare dopo la sentenza. La misura di questa percentuale è fissata nel 40% della indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio.
Il legislatore scegliendo di riconoscere al coniuge divorziato titolare di un assegno divorzile una quota parte del trattamento di fine rapporto ha perseguito uno scopo di carattere non solo assistenziale o previdenziale, ma anche compensativo del contributo personale ed economico fornito dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio personale e comune, oltre che del contributo fornito a vario titolo, come ad esempio quello di tipo domestico.
La decorrenza del diritto ad ottenere una quota-parte del TFR
La Corte di Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n.7239 del 22.03.2018 precisando che l’art.12 bis della Legge n.898 del 1970 nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell’assegno divorzile, il diritto di una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”, deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda.
Nella convinzione della Suprema Corte una tale precisazione appare coerente tanto con la natura costitutiva della sentenza di divorzio, quanto con la possibilità di stabilire la retroattività degli effetti di detta sentenza fino al giorno del deposito del ricorso.
La citata ordinanza consente cosi di determinare tre diverse possibili situazioni:
- il TFR matura prima dell’introduzione della domanda di divorzio: in questo caso, il coniuge non avrà alcun diritto di ottenere una quota dello stesso;
- il TFR matura dopo l’introduzione della domanda di divorzio: in tale ipotesi, il coniuge titolare dell’assegno divorzile avrà diritto ad una quota parte del TFR;
- il TFR matura in pendenza della causa di divorzio: in questo caso, al coniuge spetterà una quota parte del TFR se il Tribunale pronuncerà sentenza di divorzio con determinazione dell’assegno divorzile.
In conclusione, il deposito della richiesta di divorzio diventa un momento basilare, poiché dopo l’introduzione del ricorso non sarà più possibile per il coniuge sottrarsi alla decurtazione pro quota del TFR in favore dell’atro coniuge.