
Separazione dei coniugi, ciò che è mio, rimane mio e ciò che è tuo, è anche mio? Sembra quasi uno scioglilingua, ma gli effetti della comunione dei beni in alcune occasioni possono essere davvero devastanti. Vediamo più da vicino alcune precisazioni sul regime patrimoniale della famiglia e quali sono gli accorgimenti che devi adottare.
Indice
- Cenni sulla comunione legale
- L’indirizzo della Cassazione
- La partecipazione del coniuge all’atto di acquisto
Cenni sulla comunione legale
È il regime patrimoniale che governa la famiglia. In forza di tale principio i beni acquistati in costanza di matrimonio sono comuni ad entrambi i coniugi, ciò anche se l’atto di acquisto è stato sottoscritto da un solo coniuge. Si costituisce per legge al momento del matrimonio, salvo che i nubendi decidano per il diverso regime della separazione dei beni. Vi sono beni che comunque restano esclusi dal tale regime, essi sono, ai sensi dell’art.179, 1 comma, del codice civile:
- i beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio;
- i beni acquistati anche dopo il matrimonio per successione o donazione;
- i beni strumentali all’esercizio della professione del coniuge;
- i beni ad uso strettamente personale;
- i beni derivanti da risarcimenti danni o da pensione da perdita della capacità lavorativa;
- i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali.
Attenzione, perché i beni facenti parte della comunione rispondono direttamente per le obbligazioni contratte dai coniugi anche separatamente purché nell’interesse della famiglia e naturalmente per i debiti contratti congiuntamente dai coniugi. La separazione dei coniugi rappresenta uno dei motivi di scioglimento della comunione legale.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 33546/18 ha evidenziato come, la comunione legale tra coniugi, a differenza della comunione ordinaria, costituisca una comunione senza quote. Tale natura permane fino allo scioglimento della stessa ai sensi dell’art.191 del codice civile. Con lo scioglimento della comunione legale i beni che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria e ogni coniuge diventa titolare della quota del bene con diritto di disporne liberamente.
L’indirizzo della Cassazione
Il bene acquistato in costanza di matrimonio ex art.177 lettera a) del codice civile, con fondi non personali, ricade nella comunione legale. Pertanto, è del tutto irrilevante chi abbia eventualmente contribuito e in quale parte. Tutti gli esborsi successivi all’acquisto sono ovviamente considerati avvenuti in favore del menage familiare e quindi anch’essi rientranti nella comunione legale. Secondo l’orientamento che si è affermato nella più recente giurisprudenza di legittimità, l’art.192, comma 3, del codice civile attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune di uno dei coniugi e conferiti alla comunione. La trasformazione dei beni personali in beni comuni comporta l’immediata soggezione di detti beni alla disciplina della comunione legale. Il denaro personale o i proventi di una attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell’acquisto di un bene caduto in comunione. Il diritto alla restituzione sorge invece, se i beni già facenti parte della comunione legale siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all’incremento del loro valore in epoca successiva all’acquisto, mediante lavori ad esempio di ristrutturazione.
Deve invece escludersi il diritto alla ripartizione paritaria tra i coniugi nella diversa ipotesi dell’accantonamento del denaro, proveniente dall’alienazione di un bene personale, sotto forma di deposito bancario in conto corrente o deposito bancario cui sia esclusivamente titolare il coniuge alienante.
La partecipazione del coniuge all’atto di acquisto
Affinché un bene immobile o mobile registrato acquistato a titolo oneroso in costanza di matrimonio da uno dei coniugi, tra i quali vige il regime della comunione legale, possa essere escluso da tale regime, occorre che l’esclusione risulti dallo stesso atto di acquisto. Il coniuge, non acquirente, deve partecipare all’atto al fine di rendere la dichiarazione richiesta dall’art.179, 2 comma, codice civile, vale a dire riconoscere che si tratti di beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali. La partecipazione dell’altro coniuge pur essendo condizione necessaria, non è da sola sufficiente ad escludere il bene dalla comunione legale. È necessario, infatti, non solo allegare la documentazione che attesti la provenienza della provvista in questione, ma è indispensabile anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate dal citato art.179, 1 comma codice civile.