
Caro amore mio, se ti tradisco è colpa tua! Il tradimento del coniuge non è sempre causa di addebito nella separazione personale. Vediamo più da vicino quali sono gli obblighi che scaturiscono dal matrimonio e cosa succede in caso di violazione degli stessi.
Indice
- I diritti ed i doveri reciproci dei coniugi
- Violazione degli obblighi e addebito
- Il tradimento come conseguenza e non come causa della separazione
I diritti ed i doveri reciproci dei coniugi
Dal matrimonio nascono in capo ad entrambi i coniugi dei diritti e doveri reciproci. Il codice civile, all’art. 143, dispone che “…dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Analizzando più da vicino questi diritti/doveri, vediamo che:
- per fedeltà s’intende l’astenersi reciprocamente da relazioni sentimentali con persone diverse dal marito o dalla moglie;
- l’assistenza morale e materiale è reciproca e consistente nel soddisfare, aiutando e coadiuvando il coniuge, le esigenze di vita dello stesso;
- la collaborazione nell’interesse della famiglia significa mettere a disposizione della famiglia la propria capacità lavorativa, professionale e personale. A tal proposito, si tiene conto sia della capacità di produrre reddito, che di provvedere al sostentamento della famiglia, anche con il proprio lavoro casalingo;
- la coabitazione è la convivenza durevole presso la stessa la residenza scelta di comune accordo tra i coniugi e dove gli stessi, ai sensi dell’art.43 c.c. hanno fissato la propria comune residenza.
Violazione degli obblighi e addebito
La violazione degli obblighi elencati nell’art.143 c.c., attribuisce la possibilità, in caso di separazione personale dei coniugi, di richiedere l’addebito, ossia che venga dichiarato che la separazione dei coniugi è avvenuta per colpa di uno soltanto di essi.
È opportuno precisare che l’addebito non è né automatico, né rilevabile d’ufficio dal Giudice, ma deve essere espressamente richiesto dal coniuge che asserisce la violazione di uno di tali obblighi, il più comune, il tradimento. Con la richiesta di addebito, si intende attribuire la fine della vita matrimoniale ad uno soltanto dei coniugi che abbia, con proprio comportamento, violato uno o più obblighi matrimoniali e la conseguente impossibilità di continuare la vita comune. I casi più frequenti di separazione con addebito riguardano proprio il tradimento ossia la violazione del dovere di fedeltà. La separazione con addebito comporta per il coniuge che la subisce delle conseguenze di carattere patrimoniale, quali ad esempio, la perdita dell’assegno di mantenimento, la perdita dei diritti successori e la perdita del diritto alla pensione di reversibilità.
Il tradimento come conseguenza e non come causa della separazione
È importante fare attenzione, però! Ci sono dei casi in cui, nonostante vi sia stato il tradimento da parte del coniuge, non è possibile chiedere l’addebito. Il tradimento o la relazione extra coniugale devono essere la causa della rottura del rapporto sentimentale tra il marito e la moglie, ma non la conseguenza.
La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 1, con ordinanza 28 giugno – 3 settembre 2018, n. 21576, ha stabilito il tradimento non può essere considerato causa di addebito, quando la crisi coniugale preesisteva all’infedeltà. Tale Ordinanza precisa che in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, ma per poter addebitare la separazione al coniuge che ha tradito necessario sondare la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Sarà, dunque, compito dell’Avvocato documentare e provare che il tradimento è stato l’unico elemento che ha determinato la fine del rapporto coniugale.
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