
Stai versando un assegno di mantenimento al tuo ex coniuge e scopri che ha instaurato una nuova relazione sentimentale? Pensi di non essere più tenuto a rispettare tale versamento? Se ricorrono alcune condizioni, potrai sollevarti da tale obbligo. Facciamo chiarezza su questo istituto e scopriamo come puoi comportarti in questi casi.
Indice
- L’assegno di mantenimento
- Modifiche dell’assegno di mantenimento
- Nuova convivenza instaurata dall’ex coniuge
L’assegno di mantenimento
È un contributo di carattere economico che può essere disposto dal Tribunale, oppure, può essere anche concordato liberamente tra le parti. Comunemente, quando si parla di assegno di mantenimento, si fa riferimento a quel contributo che un coniuge, generalmente il marito, versa all’altro coniuge, generalmente la moglie, più debole economicamente, dopo la separazione.
In realtà, non dobbiamo dimenticarci che esiste anche il c.d. assegno divorzile, che ha una struttura ed una natura diversa dall’assegno di mantenimento propriamente detto. Tuttavia, in sostanza, entrambi i contributi hanno una finalità comune: ossia garantire e colmare quegli squilibri che si vengono a creare dopo la separazione o il divorzio. Non sempre la separazione ed il divorzio si concludono con l’imposizione di un obbligo di mantenimento del coniuge in favore dell’altro coniuge, ad esempio, il coniuge al quale si attribuisce la colpa della separazione (ad esempio, il coniuge che con il proprio tradimento ha provocato la separazione), per effetto di una pronuncia di addebito, perde il diritto all’assegno di mantenimento ai sensi dell’art.156, comma primo, codice civile.
Riduzione, sospensione o revoca dell’assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento non è previsto in perpetuo, potendo subire delle modifiche nel corso del tempo. È tuttavia, opportuno, precisare che in questi casi si fa riferimento all’assegno di mantenimento in favore del coniuge. Per il versamento dell’assegno di contributo al mantenimento dei figli, è prevista un’altra disciplina. Quindi, abbiamo detto che l’assegno di mantenimento può essere modificato o addirittura revocato.
Ma come?
Ad esempio, al momento della separazione, il Tribunale potrebbe aver disposto un assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole, in quanto privo di redditi, oppure perché titolare di un reddito basso. Se poi, successivamente, il coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, vive un miglioramento delle proprie condizioni economiche, il coniuge obbligato ha la possibilità di chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento.
È chiaro che il miglioramento della condizione economica del coniuge più debole, giustifica un corrispettivo alleggerimento degli obblighi economici in capo al coniuge obbligato. Non è possibile ed è giuridicamente errato, decidere autonomamente di dimezzare l’assegno di mantenimento, solo perché si è avuta notizia che il coniuge non ha più le stesse necessità e bisogni di prima. È necessario rivolgersi al proprio Avvocato che, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, provvederà al deposito di un apposito ricorso richiedendo la modifica delle condizioni patrimoniali previste al momento della separazione personale dei coniugi.
Nuova convivenza instaurata dall’ex coniuge.
Fino a poco tempo fa, indiscutibilmente perdeva l’assegno di mantenimento l’ex coniuge che iniziava una relazione stabile e sotto lo stesso tetto con un’altra persona. Più volte la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che fosse necessario il requisito della stabile convivenza tra i due nuovi fidanzati o compagni, richiedendo così una vera e propria convivenza more uxorio. Insomma, se l’ex coniuge instaura una relazione sentimentale con un’altra persona e poi decidono di convivere sotto lo stesso tetto, automaticamente tale decisione comporta la decadenza dell’assegno di mantenimento. La revoca dell’assegno deve sempre essere l’effetto di una pronuncia del Tribunale.
Le cose, tuttavia, stanno modificandosi, di pari passo con i tempi. Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 2732/2018), partendo da un profilo di merito diverso, ha sottolineato, addirittura, che l’ex coniuge può perdere il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, anche senza bisogno di convivenza. Sarebbe sufficiente, infatti, secondo questo ultimo indirizzo giurisprudenziale, anche un semplice relazione sentimentale, non suggellata da una vera e propria convivenza. La Suprema Corte parte dal presupposto che anche i coniugi possono avere residenze diverse, pur essendo sotto ogni profilo giuridico, marito e moglie. Quindi, in forza di questo principio, una stabile convivenza non deve essere valutata sotto il profilo della effettiva convivenza, bensì con riferimento al diverso requisito della stabilità della relazione. Il Tribunale di Como con l’ordinanza del 12 aprile 2018, riprendendo il principio enunciato dalla Cassazione, ha revocato il contributo al mantenimento previsto in favore del coniuge più debole, in quanto quest’ultimo, in pendenza del procedimento di separazione, aveva creato una nuova famiglia.
Ciò che rileva, pertanto, alla luce delle ultime pronunce in merito, è la definitiva scelta effettuata da parte di un coniuge, di chiudere definitivamente il capitolo della propria vita matrimoniale e del rapporto di coniugio, affidando la propria vita affettiva alla sorte di un’altra e ben diversa relazione sentimentale.