SEPARAZIONE: E GLI ANIMALI DOMESTICI?

Oggi pensiamo ai nostri amici a 4 zampe, cosa succede se mamma e papà si separano? Secondo una recente decisione del Tribunale di Sciacca, “il sentimento per gli animali domestici costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso”. Vediamo più nel dettaglio.

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affidamento amico a 4 zampe

Breve rassegna sulla disciplina degli animali domestici.

La materia ad oggi è priva di regolamentazione nel nostro ordinamento. L’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (in particolare dal Tribunale di Roma con pronuncia del 15.03.2016), consiste nella convinzione che si debba:

  • applicare, per analogia, la stessa disciplina riservata ai figli minori;
  • privilegiare l’interesse materiale-spirituale-affettivo dell’animale.

Tale orientamento riprende il contenuto di una proposta di legge (d.d.l. n. 3231 della XVI Legislatura), che prevede l’introduzione dell’art. 455-ter c.c., rubricato “affido degli animati familiari in caso di separazione dei coniugi”. Tale articolo così recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado dl garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio“. 

Gli orientamenti internazionali.

La “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale“, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell’Animale, presentata a Bruxelles il 26.01.1978,  prevede all’art. 14 che: “i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo“.

La “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia“, siglata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 13.11.1987 e in vigore dal 01.05.1992, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 4.11.2010, n. 201, dà atto che “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi…“. Che particolari sono i “vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia“. E grande è “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita“.

L’evoluzione giurisprudenziale sugli animali domestici.

Dall’originaria negazione, da parte della Suprema Corte, dell’esistenza e della meritevolezza di tutela di un diritto della persona alla relazione con l’animale domestico, si è passati al riconoscimento di un diritto soggettivo della persona all’animale di compagnia. Diritto costituzionalmente tutelato ai sensi dell’art. 2 Cost.

La sensibilità dei Giudici di merito.

Il Tribunale di Como in un decreto quasi contemporaneo alla decisione del Tribunale di Roma, ha aderito al tradizionale inquadramento dell’animale qualificandolo come “cosa”. Si è espresso, infatti, riguardo alle spese di mantenimento dello stesso, in termini di “spese relative a beni o servizi di interesse familiare“. Con ciò rinviando all’art. 1174 c.c. rubricato: “Carattere patrimoniale delle prestazioni”. L’orientamento che, invece, muove dal rilievo di non considerare l’animale domestico come una “cosa”, tende, in caso di crisi della coppia, ad applicare all’affido dell’animale d’affezione lo stesso istituto previsto per i minori, e cioè l’affidamento condiviso od esclusivo.

Il Tribunale di Foggia richiamata la decisione del Tribunale di Roma, in un caso di separazione giudiziale, ha statuito che “Il giudice della separazione può ben disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l’animale d’affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura, e statuire a favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno”.

In un successivo caso di separazione consensuale, il Tribunale di Cremona ha garantito ai coniugi non solo la gestione condivisa dell’animale, ma anche la divisione al 50% delle spese di mantenimento.

Ancor di più, il Tribunale di Milano con provvedimento del 13.03.2013, in un caso di separazione consensuale fra coniugi, ha affermato principi perfino più garantisti. Ha osservato, infatti, che “nell’attuale ordinamento – anche in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge 4.11.2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia […] Non essendo l’animale una ‘cosa’ , bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso.

La recente decisione del Tribunale di Sciacca.

Il Presidente del Tribunale di Sciacca con decreto del 19.02.2019 all’esito dell’udienza ex art. 708 c.p.c., ha “assegnato” il gatto al marito e il cane ad entrambi i coniugi, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%.

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