L’AFFIDAMENTO DEL FIGLIO DOPO L’ADOZIONE SPECIALE

Con l’avvento dei tempi moderni capita sempre più spesso di contrarre nuove nozze in cui sono già presente figli del partner. Ormai siete una famiglia a tutti gli effetti e ti domandi se non sia il caso di attingere all’istituto dell’adozione speciale? Vediamo, insieme, quali sono gli effetti e le conseguenze in caso di divorzio.

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padre e figlio al tramonto

CENNI SULL’ADOZIONE SPECIALE

La cosiddetta adozione in casi particolari o adozione speciale è disciplinata dall’art.44, lett. b) della Legge n.184/1983. Consiste nell’adozione del figlio del coniuge. Persegue la finalità di conseguire il superiore interesse del minore consentendone l’inserimento in un ambiente familiare atto a garantirgli idonea assistenza morale e materiale. Questo tipo di adozione prescinde dallo stato di abbandono del minore, il quale può tranquillamente mantenere i legami con la famiglia di origine. Lo scopo consiste nel consolidare il nucleo familiare creatosi a seguito delle nuove nozze del genitore, senza pregiudicare il legame giuridico e affettivo con il genitore originario. Poiché l’adozione in casi particolari non implica la cessazione dei rapporti genitoriali con la famiglia di origine e non crea un nuovo stato di filiazione piena, è consentito al genitore biologico il riconoscimento del figlio anche dopo la pronuncia di adozione.

LA POSIZIONE DEI GENITORI NELL’ADOZIONE SPECIALE

L’art.48, della Legge n.184/83 assimila il rapporto tra genitore adottivo e adottato al rapporto di adozione piena, tanto da prevedere che la responsabilità genitoriale e il relativo esercizio spettino ad entrambi i genitori. Il genitore biologico che mantiene il rapporto genitoriale con il figlio viene, invece, equiparato alla stregua del genitore non affidatario. Con ciò conservando una funzione di controllo, di guida e di indirizzo sull’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori esercenti la responsabilità.

Si assiste, all’opposto, in caso di revoca dell’adozione ad una “espansione” della responsabilità dei genitori biologici. Tale espansione, tuttavia, non è automatica, poiché ai sensi dell’art.50 della citata legge, la decisione spetta al Tribunale per i Minorenni. Tra le ipotesi di cessazione della responsabilità genitoriale del genitore adottivo vi rientra anche quella dell’affidamento esclusivo. Ai sensi dell’art.337 quater c.c., il giudice, in caso di crisi della copia genitoriale o di controversia sull’affido del minore, può decidere, che il figlio venga affidato ad uno solo dei genitori.

bambini che pescano con il padre

IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI PADOVA

Nell’ambito di un procedimento di divorzio congiunto dove l’ex marito aveva adottato il figlio della ex moglie nato da una precedente relazione, il Tribunale di Padova, accettando l’intervento del padre biologico, è riuscito a ben contemperare l’interesse del minore, la situazione di fatto e la normativa vigente. In forza dei principi esposti, il Tribunale ha disposto l’affido condiviso del figlio minore ai genitori naturali, assegnando agli stessi l’esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale. Al padre adottivo, al contrario, è stata assegnata un differente regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Permane, infatti, in capo a quest’ultimo il dovere di vigilanza e di controllo ex art.337 quater, 3 comma c.c., l’obbligo di mantenimento e la continuità dei rapporti affettivi.

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