
Hai notato che la compagna del tuo ex coniuge, posta sui social networks fotografie dei tuoi figli minori? Sapevi che i tuoi figli godono di un diritto alla riservatezza e all’immagine? Le pubblicazioni di immagini di minori sui social networks sono considerate intrinsecamente pregiudizievoli. Vediamo, più nel dettaglio, quali sono le regole che devono essere seguite.
Indice
I diritti spettanti ai minori
Gli artt. 1 e 16, 1° comma della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, vietano espressamente ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori. Nel nostro ordinamento, l’art.10 del c.c., rubricato “abuso dell’immagine altrui”, così recita: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
La materia è poi disciplinata dal codice della privacy ed in particolare dall’art.2, quinques del Dlgs. n.196/2003, così come modificato dal Dlgs. n.101/2018. Il citato articolo prevede che: “Il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’art.6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”.
La posizione dei genitori
Il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai maggiori degli anni quattordici può essere dagli stessi espresso. Per i minori di tale età, invece, deve essere espresso dai genitori che esercitano la potestà genitoriale. Pertanto, si può agevolmente sostenere che il figlio maggiore degli anni quattordici possa inibire non solo ai terzi ma anche ai genitori tali pubblicazioni. Discorso diverso per i minori degli anni quattordici, qui i genitori, infatti, ricoprono un ruolo fondamentale. La responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori e deve essere esercitata di comune accordo. E ciò anche nell’ipotesi di separazione, divorzio, cessazione della convivenza oppure anche se non hanno mai convissuto.
A questo punto, ti domanderai:
Posso pubblicare o far pubblicare le immagini di mio figlio, senza il consenso dell’atro genitore?
L’art.337 ter c.c. prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le questioni di maggiore interesse siano assunte di comune accordo. Il riconoscimento del carattere pregiudizievole delle pubblicazioni sui social networks, impone di ritenere la questione di maggiore interesse per il figlio minore. Pertanto è necessario il consenso di entrambi i genitori.
E se a seguito della separazione o del divorzio ho ottenuto l’affido esclusivo?
Anche in tale situazione, poiché la questione è ritenuta di maggiore interesse per il figlio, ai sensi dell’art.337 ter c.c., la decisione dovrà essere adottata da entrambi i genitori. Del resto, il genitore non affidatario, ai sensi dell’art.337 quater, comma 3 c.c., ha non solo il diritto, ma anche il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli. Pertanto, in caso di pubblicazione di immagini o informazioni sui social networks potrà chiedere al giudice la rimozione delle immagini già pubblicate e l’inibizione a pubblicarne di ulteriori.
Il caso recentemente deciso
Il Tribunale di Rieti, riprendendo i principi già espressi dai Tribunali di Mantova e di Roma, ha inibito alla nuova compagna del padre di pubblicare immagini dei figli minorenni. La decisione è stata assunta stante il mancato consenso della madre e il riconosciuto carattere pregiudiziale delle pubblicazioni. Attesa la capillarità della rete, la rapidità con cui vengono diffuse le informazioni e la disponibilità di tali informazioni da parte di soggetti indeterminarti.
Attenzione dunque, perché in caso di gravi inadempienze o di atti che possano arrecare pregiudizio al minore, il Tribunale, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., può modificare i provvedimenti relativi all’affidamento dei minori o adottare diverse misure tra le quali condannare il genitore al pagamento di una sanzione.